Il soccorritore deve farsi vaccinare? Si, quando necessario. Ecco perché

Vaccinazioni per operatori sanitari: perché è obbligatorio farle e quali fare? Le Regioni che si sono già mosse rendendo gratuiti i vaccini per chi opera sulle ambulanze sono Toscana e Liguria (in particolare Savona). Vediamo perché è giusto vaccinarsi e quali leggi entrano in azione

La profilassi vaccinale per gli operatori sanitari è un obbligo, perché la salute del lavoratore (e anche del volontario in servizio) è da tutelare in base al decreto legislativo 81/08. In sintesi estrema la vaccinazione deve essere fatta dagli operatori sanitari perché sono sempre a rischio di contrarre malattie trasmissibili e diventare a loro volta contagiosi. L’obiettivo di un adeguato intervento di immunizzazione nel personale sanitario è fondamentale per la prevenzione ed il controllo delle infezioni. La profilassi vaccinale quindi non è imposta a livello di legge regionale né a livello di legge nazionale, ma è deducibile da una serie di regole che dovrebbero essere sempre seguite.
Qualora l’esito della valutazione del rischio fatto dal datore di lavoro rilevi la necessità per i lavoratori esposti ad agenti biologici di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 L81/08 si può rendere necessario che “il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotti misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione”. Fra queste misure è prevista “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.

E’ stabilito anche dal Codice Civile, con riferimento all’art. 2087, che il trattamento vaccinale obbligatorio e non, “rappresenta una delle misure fondamentali per la tutela della salute in particolari ambiti lavorativi, unitamente e in ‘posizione sussidiaria’, all’eliminazione del rischio alla fonte”.

In sintesi gli operatori sanitari devono essere sottoposti a profilassi vaccinale in quanto:

operatori a contatto con soggetti portatori di patologie che potrebbero sviluppare, gravi complicanze anche letali, a seguito del contagio con malattie infettive, lavoratori la cui salute è tutelata dal Decreto legislativo 81/08, operatori di importanza sociale strategica che svolgono un ruolo essenziale a seguito di episodi epidemici o pandemici

Le vaccinazioni per gli operatori sanitari solitamente sono le seguenti

  • antiepatite B
  • antinfluenzale
  • antimorbillo-parotite-rosolia
  • antivaricella
  • antitubercolare (BCG)
  • antidifterite-tetano (DT) o antidifterite-tetano pertosse (DTPa)
  • Eventuali vaccinazioni d’emergenza
  • Vaccinazione antiepatite B

L’epatite B rappresenta l’infezione per la quale il rischio professionale per l’operatore sanitario è massimo ed è quindi indispensabile che la vaccinazione sia effettuata da tutti, possibilmente prima di iniziare le attività a rischio eventualmente previo screening prevaccinale se ritenuto importante a scopo medico-legale.

La vaccinazione va effettuata in 3 dosi ai mesi (0, 1 e 6-12 mesi) Qualora si sia immediatamente esposti al rischio di infezione, è possibile effettuare la vaccinazione con una schedula rapida di immunizzazione a 4 dosi (0, 1, 2, 12 mesi) Eccezionalmente negli adulti quando e’ richiesta una induzione della protezione ancora piu’ rapida, ad esempio persone che devono recarsi in aree ad alta endemia e che hanno iniziato un ciclo di vaccinazione contro l’epatite B entro un mese prima della partenza, puo’ essere utilizzata una schedula di 3 iniezioni intramuscolari somministrate a 0, 7 e 21 giorni. Quando si applica questa schedula, si raccomanda una quarta dose 12 mesi dopo la prima dose.
Si ricorda inoltre la necessità di verificare l’avvenuta sieroconversione ad anti-HBs un mese dopo la somministrazione dell’ultima dose (secondo quanto disposto dal D.M 20/11/2000, art.4) per avere certezza dell’instaurazione della memoria immunologica. Per gli studenti dei corsi dell’area sanitaria e per gli operatori nati dopo il 1979, per i quali si presume l’effettuazione di un ciclo vaccinale al dodicesimo anno di vita, si raccomanda l’esecuzione di un test per la verifica del titolo anti-HBs prima di iniziare le attività a rischio. Un risultato positivo testimonia la presenza della memoria immunologica e non necessita di altri interventi. Al contrario, dal momento che i dosaggi anticorpali eseguiti a distanza di anni dal ciclo vaccinale possono non essere indicativi della effettiva immunizzazione, è raccomandata la somministrazione di una ulteriore dose di vaccino e un nuovo controllo del livello anticorpale a distanza di un mese. La positività del test per la rilevazione degli anticorpi anti-HBs indica la presenza di memoria immunologica, mentre la sua persistente negatività indica la necessità di completare il ciclo vaccinale con ulteriori due dosi, seguite da un nuovo controllo sierologico a distanza di un mese.
Negli operatori non rispondenti ad un singolo ciclo vaccinale è possibile somministrare fino a 3 ulteriori dosi (secondo un nuovo ciclo 0, 1, 6 mesi) per tentare di conferire protezione.
Recentemente è stato proposto un nuovo schema vaccinale per i non rispondenti, che prevede la somministrazione di 2 dosi simultaneamente nei due muscoli deltoidi, seguita da analoga somministrazione dopo 2 mesi, e controllo sierologico per verificare l’eventuale siero-conversione (anti-HBs >ml) a distanza di ulteriori due mesi, secondo le indicazioni del Piano nazionale di Prevenzione vaccinale 2012-2014.

 

Vaccinazione antinfluenzale

Questa vaccinazione ha un triplice scopo: proteggere il lavoratore, proteggere i soggetti portatori di patologie a rischio con cui l’operatore può venire a contatto e ai quali può trasmettere l’infezione, evitare l’interruzione di servizi essenziali di assistenza in caso di epidemia influenzale.

Per tale ragione è necessario che ogni azienda sanitaria promuova attivamente tutte le iniziative ritenute idonee ad incrementare l’adesione alla vaccinazione da parte dei propri operatori e degli studenti dei corsi (ad esempio disponibilità di un servizio di vaccinazione itinerante che proponga la vaccinazione nei vari reparti) durante ciascuna campagna vaccinale nella stagione autunnale.

Vaccinazione antimorbillo – parotite – rosolia

L’età di incidenza di queste infezioni è progressivamente aumentata negli ultimi anni e sono sempre più frequenti descrizioni di epidemie nosocomiali dovute a tali agenti infettivi. La vaccinazione degli operatori sanitari suscettibili con vaccino MPR è indispensabile sia per evitare danni all’operatore stesso (basti ricordare la pericolosità del morbillo nell’adulto e della rosolia per le donne in età fertile), sia per evitare la possibilità di trasmettere gli agenti patogeni ai pazienti e di provocare e sostenere pertanto epidemie nosocomiali.

I soggetti che siano suscettibili per una o due delle malattie prevenibili mediante vaccino MPR, devono ricevere due dosi di vaccino alla distanza di almeno un mese l’una dall’altra. Il vaccino trivalente può essere somministrato senza problemi anche a chi ha avuto una o due delle tre malattie. Si ricorda che mentre per il morbillo il ricordo di aver avuto la malattia è altamente predittivo, per la parotite lo è molto meno; per la rosolia è necessario avere documentazione sierologica di immunità.

Vaccinazione antivaricella

La presenza di fasce di suscettibilità alla varicella tra gli adulti e la descrizione di diverse epidemie nosocomiali rende necessario proporre attivamente questa vaccinazione a tutti gli operatori sanitari suscettibili (anche in questo caso il ricordo di aver già avuto la malattia in passato è predittivo). La vaccinazione degli operatori sanitari suscettibili con vaccino antivaricella è indispensabile sia per evitare danni all’operatore stesso (basti ricordarne la pericolosità nell’adulto e in gravidanza), sia per evitare la possibilità di trasmettere gli agenti patogeni ai pazienti e di provocare e sostenere pertanto epidemie nosocomiali La vaccinazione va effettuata in due dosi distanziate di almeno 4 settimane.

Vaccinazione antitubercolare (BCG)

Il DPR 7/11/2001 n. 465 ha drasticamente limitato le indicazioni di uso di questa vaccinazione ai soli operatori sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi di bacilli tubercolari multi-farmaco-resistenti oppure che operino in ambienti ad alto rischio e non possano, in caso di cuticonversione, essere sottoposti a terapia preventiva, perché presentano controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici.

Vaccinazione antidifterite-tetano (DT) o antidifterite-tetano pertosse (DTPa)

Le vaccinazioni antidifterite-tetano (DT) o antidifterite-tetano-pertosse (DTPa) sono raccomandate per gli operatori sanitari come protezione individuale.
Il ciclo di vaccinazione primario consiste in tre dosi, per via intramuscolare, In adulti mai vaccinati in precedenza contro il tetano è necessario effettuare un ciclo vaccinale primario con due dosi di dT almeno alla distanza di 4 settimane l’una dall’altra ed una terza dose di vaccino dTpa 6-12 mesi dopo la seconda come previsto dal Piano Nazionale di prevenzione vaccinale. Per le successive dosi decennali di richiamo sarà utilizzato il vaccino dTpa.

Negli adulti vaccinati, qualunque sia la loro età, il richiamo con dTpa va effettuato per tutta la vita, ogni 10 anni. L’uso di una sola dose del dTpa è indicato anche nei soggetti che non siano stati vaccinati in precedenza contro la pertosse.
Il vaccino dTpa trova indicazione anche nei soggetti che siano a rischio di tetano post-esposizione e che necessitino di una dose di richiamo, avendo già eseguito il ciclo di vaccinazione primaria.
Si ricorda che l’immunità verso la pertosse sia dopo malattia che dopo vaccinazione non è permanente (circa 10 anni); pertanto l’aggiunta della componente pertosse è indicata non solo a tutela del lavoratore, ma anche a protezione di soggetti a rischio soprattutto in età pediatrica (particolarmente nel primo mese e nel primo anno di vita) in relazione alla estrema pericolosità e possibile letalità dell’infezione in questa fascia di età . E’ pertanto necessario per la protezione del neonato o del bambino piccolo per gli operatori dei reparti di ostetricia, punti nascita, delle neonatologie e pediatrie un richiamo contro dTaP, così come lo è per tutte le altre figure che accudiscono il neonato nell’ottica della strategia Cocoon (del bozzolo).
Fermo restando che la protezione ottimale si ottiene rispettando il calendario vaccinale di cui sopra, si precisa che, nel caso in cui non sia stato possibile seguire completamente le indicazioni, non è mai necessario iniziare nuovamente la vaccinazione dalla 1° dose ma è sufficiente riprendere l’immunizzazione da dove è stata interrotta.

Altre vaccinazioni di emergenza

Per tutte le altre vaccinazioni, normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori, potrà essere valutata, a giudizio del medico competente e delle direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, l’opportunità o la necessità di utilizzo in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali. Si ritiene comunque opportuno che per tutti gli operatori sanitari sia effettuata una verifica della posizione vaccinale anche nei confronti della poliomielite per la presenza di focolai epidemici in paesi a forte pressione migratoria.

 

COSA DICE L’ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 81/08

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonchè dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;
(vedi articolo 32, comma 1, del decreto-legge 207/08 – ndr)

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

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