Internalizzazione del 118, il Tar dà ragione a Sanitaservice: respinto ricorso delle associazioni / TESTO DELLA SENTENZA
118 in Puglia, un’ordinanza del Tar Puglia respinge la richiesta di sospensiva degli atti della Als di Foggia, e di fatto sferra un fendente alle speranze delle associazioni di volontariato di bloccare il processo che riguarda l’internalizzazione delle 18 postazioni (più un’automedica) sinora gestite dalle associazioni.
118 Foggia, l’ordinanza del Tar Puglia entra nel merito dell’unico parametro economico
A quanto si evince dal testo dell’ordinanza numero 657 del 2020, che per completezza di cronaca abbiamo recuperato dal sito del Tar Puglia e che riportiamo nella propria forma integrale, i ricorrenti non avrebbero dimostrato che alla maggiore spesa dell’ente oggetto del ricorso, l’Asl Foggia e quindi per conseguenza Sanitaservice, non corrisponda un miglioramento del servizio 118 tale da non giustificarlo.
Questa la nostra interpretazione di un testo che letteralmente recita “il ricorso appare infondato in quanto la mancata comparazione del costo del servizio – oggetto di censura sulla quale le associazioni ricorrenti ripongono consistente affidamento – non assume di per sé, valore assoluto, dovendo la comparazione medesima riguardare lo standard qualitativo del servizio, la migliore sua organizzazione, in uno alla preferibile erogazione omogenea nel territorio di riferimento, e comunque termini di raffronto omogenei”.
A desiderare l’annullamento degli atti promulgati sono state Associazione Troia Unione Radio 27 Onlus, Associazione Croce Azzurra – Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani, Associazione Volontari Margheritani Soccorritori A.V.M., Associazione Pubblica Assistenza Emergenza Radio Cerignola E.R.C., Comitato Regionale A.N.P.A.S. Puglia.
A festeggiare è l’USB Foggia (con FSI, CUB e Lavoratori del 118), che fin da subito aveva espresso un proprio netto dissenso rispetto a questo ricorso al Tar e che oggi auspica, come comprensibile, che il processo di internalizzazione del 118 prosegua.
Quindi che avvengano le assunzioni degli autisti di ambulanza e l’acquisto dei mezzi e dei presidi necessari (come dpi, divise e quant’altro).
Quello che segue è il testo della loro nota stampa.
La nota USB Foggia su quanto deciso dal Tar Puglia in materia di internalizzazione del servizio 118
“Con ordinanza n°00657/2020 – vi si legge – il TAR Puglia ha rigettato la richiesta di sospensiva degli atti della ASLFG finalizzati alla internalizzazione delle 18 postazioni (+ un automedica) del 118 sinora gestite dalle stesse associazioni. Una ordinanza (nel merito si entrerà nell’udienza del 09 Febbraio 2021) che ha in pancia
la motivazione per cui le ragioni delle associazioni non sono state condivise dalla seconda
sezione del TAR Puglia.
Infatti l’unica ragione che potevano addurre, per giustificare il ricorso, era quello
economico (i costi dell’internalizzazione sono superiori rispetto ad oggi) cosa che la il TAR
non ha accolto ricordando alle associazioni alcune cose importanti:
1. Che la delibera della ASLFG rientra in un processo di riordino dei servizi che include
anche il 118;
2. Che l’internalizzazione del servizio 118, nella ASLFG, è iniziato nel 2008 (anno di
nascita della Sanitaservice ASLFG);
3. Che l’internalizzazione è finalizzata a garantire l’omogenea erogazione dei servizi
evitando la frammentazione derivante dall’affidamento ad un “considerevole”
numero di associazioni di volontariato;
4. La comparazione dei costi non assume valore assoluto ma nella comparazione deve
essere evidente soprattutto la qualità del servizio e la sua migliore organizzazione.
Tutte ragioni che fanno gioire chi come l’USB e Lavoratori del 118 della Provincia di
Foggia da un decennio queste cose le dicevano e venivano derisi.
La USB (insieme a FSI e CUB) si è costituita in giudizio a tutela degli interessi dei Lavoratori e siamo fiduciosi che, dopo questa ordinanza, si vada spediti verso la chiusura di un periodo durato troppo a lungo (oltre 16 anni); periodo in cui i Lavoratori hanno dovuto garantire il servizio, con abnegazione e senso del dovere verso i Cittadini, nonostante tutte le intimidazioni e vessazioni che subivano da molte (fortunatamente non tutte) associazioni.
Giova ricordarlo, sempre, che tutto ciò è stato possibile solo grazie alla ostinata volontà dei Lavoratori di prendere in mano il proprio futuro e lottare per migliorarlo.
Un ringraziamento, come USB, FSI, CUB e Lavoratori del 118, va alla nostra legale che ha curato la costituzione (Avv. Antonella Corvino) che si è spesa tantissimo avendo pochi giorni a disposizione e questo anche a discapito della propria famiglia.
Ora non ci rimane che aspettare il fatidico giorno della firma dei contratti con
Sanitaservice ASLFG di tutti i Lavoratori del 118”.
L’esecutivo USB Foggia
Internalizzazione del servizio 118 a Foggia: il testo integrale dell’ordinanza del Tar Puglia
Pubblicato il 29/10/2020
N. 00657/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01138/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2020, proposto da Associazione Troia Unione Radio 27 Onlus, Associazione Croce Azzurra – Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani, Associazione Volontari Margheritani Soccorritori A.V.M., Associazione Pubblica Assistenza Emergenza Radio Cerignola E.R.C., Comitato Regionale A.N.P.A.S. Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Stefania Morgigno, Marco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Daloiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour n. 124;
nei confronti
Sanitaservice Asl Fg s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocato Antonia Molfetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– “della Deliberazione del D.G. della ASL FG n. 1233 del 13/08/2020, pubblicata in pari data sull’albo pretorio online, con cui la ASL FG affidava in “house providing” alla società in house Sanitaservice ASL FG S.r.l. tutte le 19 postazioni del Servizio di E.U. 118 della provincia di Foggia gestite, sino a quel momento, in convenzione dalle Associazioni di Volontariato (doc. n. 1);
– del “DOCUMENTO DI SINTESI DEI COSTI DA SOSTENERE DA PARTE DI ASL FG” allegato alla Delibera del D.G. n. 1233/2020 – Allegato 1 (doc. n. 2);
– della “RELAZIONE EX ART 34 C 20 DL 179/2012 ED ART 192 DLGS 50/2016” allegata alla Delibera del D.G. n. 1233/2020 – Allegato 2 (doc. n. 3)
– della Deliberazione del D.G. della ASL FG n. 896 del 22/06/2020, con cui l’Azienda Sanitaria dava avvio al procedimento di affidamento alla società in house Sanitaservice ASL FG S.r.l. della gestione di n. 18 postazioni di Ambulanza e n. 1 postazione di Automedica del Servizio Emergenza Territoriale SET 118 della provincia di Foggia (doc. n. 4);
– ove necessario, del Disciplinare di servizio della società Sanitaservice ASL FG S.r.l. nella parte in cui disciplina l’“Attività di trasporto delle persone malate e/o ferite soccorse nell’ambito del servizio 118 – rete emergenza/urgenza e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario”, approvato nella Assemblea ordinaria dei soci il 20/03/2018 (doc. n. 5);
-ovvero dell’eventuale ulteriore disciplinare di servizio stipulato – nelle more del presente giudizio – tra l’ASL FG e la controinteressata
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con riserva, ove occorra, di eventuali “motivi aggiunti” avverso atti e provvedimenti successivi a quelli gravati, allo stato non ancora conosciuti.
nonché per la declaratoria
d’inefficacia degli atti convenzionali e negoziali, eventualmente stipulati con la controinteressata, nelle more del presente giudizio”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia e della Sanitaservice Asl Fg s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv.ti Stefania Morgigno e Marco Fontana, per la ricorrente, avv. Raffaele Daloiso, per l’Azienda, e avv. Antonia Molfetta, per la controinteressata;
Considerato che la delibera impugnata si colloca nel contesto di un generale processo di riordino dei servizi erogati dalle Asl del territorio pugliese, che include anche il servizio di emergenza/urgenza 118;
Considerato che il processo di internalizzazione del servizio di emergenza/urgenza 118 è stato avviato dall’Amministrazione sanitaria resistente a partire dal 2008 ed è finalizzato a garantire, in particolare, l’omogenea erogazione dei servizi evitando la frammentazione derivante dall’affidamento ad un considerevole numero di associazioni di volontariato del servizio medesimo;
Rilevato che, ad un sommario esame, il ricorso appare infondato in quanto la mancata comparazione del costo del servizio – oggetto di censura sulla quale le associazioni ricorrenti ripongono consistente affidamento – non assume di per sé, valore assoluto, dovendo la comparazione medesima riguardare lo standard qualitativo del servizio, la migliore sua organizzazione, in uno alla preferibile erogazione omogenea nel territorio di riferimento, e comunque termini di raffronto omogenei (si veda, per un caso analogo in materia di internalizzazione del servizio C.U.P., la sentenza immediata del T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1009 del 2020 e l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1490/2019;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, respinge la suindicata domanda cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 febbraio 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Carlo Dibello | Giuseppina Adamo | |
IL SEGRETARIO