Infermieri, normative e sentenze: la responsabilità del coordinatore infermieristico al pari di un Manager?
Coordinatore infermieristico, responsabilità equiparate a quelle di un manager? Un infermiere può esercitare la funzione di coordinamento infermieristico purché sia necessario l’abilitazione al titolo di master in coordinamento delle professioni sanitarie
Durante la formazione di questo master all’infermiere vengono poste materie al fine di sviluppare conoscenze e competenze manageriali tipiche di un dirigente.
Le responsabilità che derivano dall’esercizio di queste funzioni sono ancora sconosciute dagli operatori stessi e dall’utenza che ne viene investita.
Basti pensare che tuttora l’utente faccia fatica ad individuare chi è chi fa che cosa in un mix di figure operanti all’interno di un organizzazione di lavoro come quella che si ritrova a gestire un Coordinatore infermieristico.
È bene ricordare alcuni aspetti che incidono sull’attività del Coordinatore infermieristico affinché esso venga visto non come figura che si scolla dal timore di responsabilità posta in un limbo di scissione relazionale col malato ma le sue competenze, al cui ruolo tutti ambiscono nell’illusione di poterla considerare come un opportunità di carriera all’interno di un ospedale, vengono investite da responsabilità di tipo dirigenziale e amministrativo.
L’ospedale è senz’altro un “sistema complesso” evoluto non in base ad un piano di sviluppo, ma in dipendenza di spinte differenti: politiche, professionali, economiche, sociali, commerciali e tecniche.
Così che l’organizzazione al suo interno è più ecologica (sopravvivenza in ambiente avverso), che strutturata.
Coordinatore infermieristico, una responsabilità dirigenziale sottostimata
Ecco, venendo proprio alla responsabilità dirigenziale del Coordinatore infermieristico che è stata tuttora sottostimata per ragioni insite al ruolo non bene definito e riconosciuto se non improvvisato, ma che risulta oltremodo impegnativo, se non anche proibitiva, qualora si consideri la preparazione culturale/formativa.
E’ noto che l’incarico di funzioni avviene sulla base dell’affidamento e gestione del budget e sulla base della consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget assegnato è quindi bisogna garantire risultati di gestione in rapporto agli obiettivi stabiliti, non deve però trascurarsi alla “difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera”, per cui il Coordinatore deve vigilare affinchè “non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi”, opponendosi al verificarsi di un “contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell’ente”presso cui lavora.
Egli deve anche esigere da parte della struttura in cui opera sia ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche, sia che gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati.
Il Coordinatore rimane pur un infermiere e come tutti gli infermieri Non possono pensare di avere la fiducia e il riconoscimento della popolazione o il sostegno dei governi finchè non saranno disposti a partecipare al dibattito pubblico sul tipo di società che auspicano per malati e indigenti.
Durante gli studi per il conseguimento delle funzioni di coordinamento si fa spesso riferimento alla Teoria dei Sistemi, il sistema non si comprende dall’interno, ma dal confronto con il sistema di ordine superiore che lo contiene, per cui appare fondamentale analizzare le problematiche connesse con le responsabilità di coordinamento, soffermandosi brevemente sul sistema di ordine superiore, vale a dire l’intera struttura ospedaliera la quale si articola secondo delle logiche collegate (mission aziendali, requisiti per erogare le funzioni sanitarie, standard, qualità e numero di prestazioni erogate, valutazione dell’attività svolta e della performance, obiettivi e indirizzi di programmazione, cessione di servizi e contratti, risorsè e vincoli finanziari, politiche, sicurezza).
Bisogna prendere atto che ogni parte del sistema può influenzarne il comportamento ed in effetti la “struttura” influenza senz’altro la “pratica clinica e assistenziale “ compresa quella del coordinamento infermieristico
Ad esempio incide nell’ambiente di lavoro la dotazione di personale e mix di competenze, carichi di lavoro e modalità di turnazione, progettazione, disponibilità e manutenzione dell’attrezzatura; tutte componenti cui il Coordinatore infermieristico deve farsi carico.
Il Coordinatore infermieristico deve supportare il team di lavoro (comunicazione verbale e scritta, supervisione ed opportunità di aiuto, struttura del team), conoscere le individualità del personale (conoscenze ed abilità, motivazione, salute fisica e mentale) e le caratteristiche dei pazienti (condizioni di complessità e gravità, lingua e comunicazione, personalità e fattori sociali), ma pur vero che necessita del supporto amministrativo e gestionale sui fattori legati al suo compito svolto (progettazione, disponibilità ed utilizzo di procedure, disponibilità ed accuratezza dei risultati).
In questo contesto “le obbligazioni a carico del Coordinatore infermieristico possono sintetizzarsi in prestazioni di cura e assistenza, prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione; vigilanza e custodia dei pazienti; prestazioni di natura “alberghiera” (vitto riscaldamento-alloggio).
Si può affermare che la responsabilità del Coordinatore infermieristico nel caso di danno provocato ricade nell’ insufficiente organizzazione o dalla inefficienza della stessa
L’attività di un infermiere all’interno del reparto non è che una fase della più complessa prestazione richiesta e può, quindi, sussistere una responsabilità del Coordinatore infermieristico anche in mancanza del personale sanitario per l’assistenza, talché la responsabilità giunge al responsabile infermieristico e al direttore sanitario, che è portatore ex lege di una posizione di garanzia e di obblighi concernenti l’organizzazione dei servizi sanitari nella struttura cui è preposto in qualità di dirigente (Cass. Sez. IV 2.3.2000, n. 9638).
La figura del Coordinatore infermieristico infatti rispondente all’assistenza erogata da personale infermieristico e ausiliario viene posta accanto ad altra figura manageriale, apicale, identificata nel primario (o direttore di struttura complessa o semplice), al quale competono (Art.7 D.P.R. 761/1969 ed art.63 D.P.R. n.761/1979), all’interno del reparto, il coordinamento ed il controllo dei servizi ospedalieri, nonchè le funzioni di indirizzo e di verifica delle prestazioni di diagnosi e cura.
Ne deriva che eventuali responsabilità per insufficienza, inefficienza e difetti delle strutture o attrezzature sanitarie (attrezzature obsolete, strumentazione e/o attrezzature sanitarie non idonee, indisponibilità di strumenti di uso complesso, deficit della manutenzione dei medesimi, ecc.) saranno da ricercare nell’operato delle figure professionali dei manager, con particolare riferimento ad esempio a quelle del Direttore Sanitario e del Direttore Generale; mentre la responsabilità per l’organizzazione interna dell’. U. O. (organizzazione dei turni lavorativi, disposizioni interne per il personale, carenze organizzative e di personale, verifica attività) sarà da individuare nella figura del Primario e del Coordinatore infermieristico.
Per quanto attiene al personale sanitario, pare opportuno ricordare che in ambito ospedaliero le prestazioni individuali sono ormai rare, risultando per lo più d’équipe o collettive, facendo la Giurisprudenza orientativamente riferimento, nel caso dell’attività d’équipe ad una responsabilità di tipo commissivo per chi materialmente commette l’errore, di tipo omissivo per il capo-équipe e ad una incentrata su un criterio di affidamento “temperato” per gli altri componenti; analogamente per le attività collettive ad una responsabilità di tipo commissivo sempre per chi commette l’errore, di tipo omissivo per i soggetti apicali e ad una fondata su un criterio di affidamento (“incolpevole”) per gli altri componenti.
L’ampliamento giuridico della “visuale” delle responsabilità per un atto sanitario ospedaliero non può, d’altra parte, sorprendere il “mondo” medico e infermieristico, tenuto conto della sempre più diffusa e consolidata affermazione dell’approccio cognitivo all’errore, su cui si fonda il clinical risk management, che impone il passaggio da un approccio prettamente “personale” (in cui si pone l’attenzione sugli errori degli individui, colpevolizzandoli – e punendoli – per le dimenticanze, le distrazioni o gli errori) ad uno di “sistema” (in cui si pone l’attenzione sulle condizioni di lavoro degli operatori, cercando di costruire barriere per evitare gli errori o limitarne gli effetti).
In quest’ottica già è stato scritto su un’indagine medico-legale in tema di responsabilità professionale destinata sempre più ad “interessarsi” delle fasi relative agli errori latenti, alle condizioni di lavoro e alle barriere/difese, oltre che (come accade sostanzialmente oggi) a quelle inerenti all’incidente e agli errori attivi.
In altre parole l’apporto medico-legale dovrà cercare di fornire elementi tecnici utili anche all’identificazione e alla valutazione:
a) di come si lavora,
b) di come e da chi vengono prese le decisioni,
c) del coordinamento delle risorse professionali e delle varie competenze,
d) dei compiti di verifica e di controllo.
Infatti, in caso di risarcimento danni a terzi la responsabilità amministrativa e contabile del Coordinatore infermieristico come altro professionista o dipendente può benissimo essere individuata in ipotesi, in caso di dolo e colpa grave, nell’azione di rivalsa promossa dall’ente ospedaliero altrimenti non si escludono azioni disciplinari.
Per approfondire:
Gli infermieri individuano le prossime sfide del comparto con l’Advisory Board: il documento Fnopi