Procedure infermieristiche in emergenza, gli algoritmi del 118 Toscana

Procedure infermieristiche in emergenza, gli algoritmi del 118 Toscana

Negli ultimi decenni si è realizzata una radicale riforma della professione infermieristica, in linea con le raccomandazioni in materia del Consiglio d’Europa, attraverso una sostanziale evoluzione del contesto normativo di riferimento, sia per quanto attiene l’aspetto ordinamentale che quello formativo, di seguito sommariamente riepilogata:
– D. Lgs. N. 502/92 che ha trasferito la formazione infermieristica dalla sede regionale a quella universitaria nell’ambito della Facoltà di Medicina;
– Decreto Ministeriale 14/09/1994 n. 739 che ha sancito che l’assistenza infermieristica può essere di natura preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, riconoscendo all’infermiere autonoma responsabilità professionale;
– Legge 26/02/1999 n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” che ha sostituito la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” con “professione sanitaria”, e, abolendo il mansionario previsto dal DPR 14/03/1974 n. 225, ha previsto che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici;

Procedure infermieristiche in emergenza, le iniezioni in endovenosa

Per quanto concerne più specificamente l’attività infermieristica all’interno dei sistemi di emergenza sanitaria territoriale il DPR 27 marzo 1992 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza prevedeva all’art. 10 che “ il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio”.

Il successivo “Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992” (G.U. n. 114 serie generale parte prima del 17/5/1996), prevedeva fra le tipologie di mezzi di soccorso da utilizzare per la realizzazione del sistema territoriale di soccorso in emergenza urgenza:

1) ambulanza di soccorso di base e di trasporto (tipo B ex decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo il cui equipaggio minimo e’ costituito da un autista soccorritore e da un infermiere (o soccorritore/volontario) a bordo, con preparazione idonea ad operare nel sistema dell’emergenza;

2) ambulanza di soccorso, e di soccorso avanzato (tipo A ex decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo e’ costituito da un autista soccorritore (ove possibile in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere professionale con preparazione specifica verificata dal responsabile della Centrale operativa. La eventuale presenza del medico nelle ambulanze dislocate nei punti di primo intervento, è stabilita dalla programmazione regionale. La Regione Toscana, recependo le linee guida nazionali nell’ambito dell’accordo quadro per il trasporto sanitario, emanava linee di indirizzo che prevedevano l’ambulanza infermieristica così definita: ”Costituisce una tipologia di mezzo di soccorso assimilabile al mezzo medicalizzato. L’ambulanza infermieristica, pur nella sua autonomia operativa, non è sostitutiva delle risorse medicalizzate, intendendo con ciò che si tratta di uno strumento integrativo nell’ambito del sistema operativo ed organizzativo che ogni Azienda Sanitaria potrà darsi in sede di concertazione con le AA.VV. e la C.R.I.

Procedure infermieristiche in emergenza, l’autonomia dell’infermiere nell’equipaggio di un’ambulanza

L’equipaggio è costituito da un autista, due soccorritori volontari di livello avanzato ed un infermiere del 118, con adeguato percorso formativo, secondo un programma definito dal Responsabile della Centrale Operativa.

Dato il livello di autonomia professionale dell’infermiere, questo mezzo di soccorso può fornire un soccorso avanzato nel sostegno delle funzioni vitali (ALS) attraverso l’esecuzione di manovre salvavita e la somministrazione di farmaci in base a protocolli definiti dal Responsabile della C.O. 118.”

A fronte del quadro normativo di riferimento, nazionale e regionale, il Tavolo di Coordinamento delle Centrali Operative 118 della Regione Toscana, ha attivato uno specifico gruppo di lavoro incaricato della stesura di procedure infermieristiche condivise, finalizzate a garantire l’omogeneità delle attività prestate dalle ambulanze infermieristiche su tutto il territorio regionale.

Oggetto delle procedure è l’esecuzione di manovre, compresa la somministrazione di farmaci, salvavita o comunque atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste da linee guida internazionali, non condizionate dalla formulazione di un’ipotesi diagnostica ma conseguenti al rilievo di segni e sintomi evidenti.

Tali procedure sono destinate ad essere implementate in ciascun sistema 118, previa autorizzazione in tal senso fornita dal Direttore del Sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, condizionata ad adeguata formazione del personale infermieristico operante, alla disponibilità delle indispensabili dotazioni, ed alla necessaria contestualizzazione delle stesse procedure nell’ambito territoriale con specifico riferimento ai percorsi diagnostico terapeutici definiti.

PER APPROFONDIRE:

AMBULANZA, GLI INFERMIERI 118 DICONO BASTA

SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA DI LIQUIDI A PAZIENTI PEDIATRICI, LE LINEE GUIDA

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