Brexit: tra trolley e fonendoscopi, ecco cosa cambia

Sono usciti i piani ferie della vostra azienda e ci state pensando su? Già, è vero! Cosa cambia ora che la Brexit tanto paventata è divenuta realtà?

 

Brexit nel 2020

Bé, nell’immediato non cambia molto, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria di cui doveste eventualmente avere bisogno. Anzi, al netto delle scartoffie, non cambierà nulla.

Il Ministero della Salute usa termini molto chiari, in merito: “con la ratifica e l’entrata in vigore dell’accordo di recesso – si legge nella nota -, durante il periodo di transizione, che inizierà il 1° febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020, il diritto Ue in materia di libera circolazione e di coordinamento della sicurezza sociale continuerà ad applicarsi ai cittadini italiani nel Regno Unito e ai britannici”.

“Durante il periodo di transizione, – continua Il nostro Ministero – il governo britannico e la Commissione europea dovranno negoziare le loro relazioni future, soprattutto in termini di commercio e sicurezza sociale”.

“In relazione al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale fino al 31 dicembre 2020 – conclude il Ministero – per l’accesso alle cure continuano ad essere applicate, agli assistiti britannici in Italia e agli assistiti italiani in UK, le attuali norme di sicurezza sociale fra Stati europei.

Allo stesso modo, fino al 31 dicembre 2020, la Direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera continuerà ad essere applicata agli assistiti britannici in Italia e agli assistiti italiani in UK”.

Brexit dal 2021

Dal 2021 invece le cose cambieranno, ma resta ancora da definire il come: ad oggi, come si legge nel sito salute.gov, la tessera europea di assicurazione malattia resta valida anche a fronte della Brexit.

Perciò garantisce un accesso agevolato alle cure mediche, pur non coprendo tutte le spese. Dal 2021 tale tessera potrebbe non essere più valida, ma ancora non è chiaro quale sia lo scenario che varrà definito.

Il governo britannico ha fatto sapere che “l’obiettivo è sottoscrivere accordi di assistenza sanitaria reciproca con l’Ue o con singoli Paesi”, in modo da “fornire cure mediche a un costo ridotto o, in alcuni casi, gratuite”.

Cosa cambia per imprese e operatori sanitari

Va da sé che, esulando dall’argomento-ferie (ma chi non ha mai desiderato di effettuare un tour in UK?), le grane rilevanti riguardano le attività professionali, in questo caso da entrambi i lati di un fonendoscopio.

Le imprese che operano anche in Gran Bretagna, infatti, dovranno capire cosa implicheranno gli auspicati accordi, in termini di costi di assicurazione da garantire ai propri rappresentanti (progettisti, trasfertisti per assemblaggi e via dicendo), ed è un aspetto che, nell’economia di un’azienda e nella sua competitività in termini di presentazione delle offerte, incide.

Gli operatori sanitari, siano essi infermieri o medici, vivranno il periodo di transizione, che si conclude il 31 dicembre 2020, come una spada di Damocle vera e propria.

“Gli articoli 27-29 dell’Accordo di recesso – racconta sempre il Ministero della Salute – disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali fino al termine del periodo di transizione.

In particolare, al periodo in questione al Regno Unito si continuerà ad applicare la vigente legislazione UE, con particolare riferimento alla libertà di stabilimento ai sensi del titolo III della direttiva 2005/36/CE relativamente a tutti i regimi di riconoscimento ivi previsti, ai casi previsti dall’art. 3 (3) e al riconoscimento in base alla Tessera professionale europea (art. 4 quinquies della direttiva).

Durante il periodo di transizione, pertanto, sia nel caso di qualifiche professionali conseguite in Italia sia nel caso di qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito, le decisioni di riconoscimento di dette qualifiche continueranno a produrre effetti, rispettivamente, nel Regno Unito e in Italia qualora il riconoscimento sia avvenuto sulla base delle norme sopra indicate.

Poiché il Regno Unito per tutta la durata del periodo di transizione rimane uno Stato membro dell’UE a tutti gli effetti, alle domande di riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito presentate prima della fine del periodo di transizione e alle relative decisioni, si continueranno ad applicare le previsioni della direttiva 2005/36/CE.

Per lo stesso motivo, con riferimento alle richieste di rilascio di attestati di conformità e good standing ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Italia nel Regno Unito, si informa che le istanze presentate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione godranno delle già richiamate disposizioni della direttiva 2005/36/CE”.

Insomma, un 2020 da vivere e gustare appieno. Per il 2021…Parlez-vous français? Più seriamente: per il 2021 incrociamo le dita e speriamo che prevalga il buonsenso: rinunciare ad una terra meravigliosa come quella che attornia Londra sarebbe una vera iattura.

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