Consiglio di Stato su ambulanza e trasporto sanitario: la sentenza pro Croce Verde di Adria soddisfa anche Croce Rossa Italiana / LA SENTENZA

Ambulanza e trasporto sanitario, con la propria recente sentenza, il Consiglio di Stato approva la gestione alle organizzazioni di volontariato anche per i casi di emergenza “in potenza”.

 

In coda all’articolo il testo integrale della sentenza.

 

AMBULANZA E TRASPORTO SANITARIO, UNA SENTENZA CHE SPOSTA GLI EQUILIBRI:

Com’era prevedibile, la sentenza del Consiglio di Stato ha sposta gli equilibri nel sistema 118 nazionale.

I motivi sono essenzialmente due, entrambi riconducibili all’ “eterna lotta” tra professionismo e volontariato che da secoli (eh sì, storicamente si parla di secoli) caratterizza il panorama nazionale.

Il primo motivo è di tipo economico: il trasporto sanitario costa, e “cuba” cifre importanti a carico del nostro Sistema Sanitario.

Se quei soldi finiscono nelle casse di un’azienda privata o di un’associazione di volontariato, questo è elemento che modifica gli equilibri, e ciò è innegabile.

Il secondo motivo è “di principio”: è in divenire una Riforma del 118 che preme molto sull’acceleratore del professionismo, marginalizzando de facto il ruolo del volontariato.

Anche questo secondo fattore “sposta”, sia su un piano ideale che pratico.

LA SODDISFAZIONE DI CROCE ROSSA ITALIANA PER LA SENTENZA ANPAS DEL CONSIGLIO DI STATO:

“Con sentenza del 3 agosto 2020 n. 4905 – si legge in una nota ufficiale della Croce Rossa Italiana – i giudici del Consiglio di Stato tornano ancora una volta sulla vicenda del trasporto in emergenza e urgenza, superando la sentenza di primo grado del Tar Veneto, sez. III, n. 1247/2019 e anche un precedente della stessa sezione III del Consiglio di Stato (la n. 1139 del 22 febbraio 2018).

In particolare, infatti, il Consiglio di Stato riprende la giurisprudenza della Corte di giustizia, sulla cui portata innovativa si era già detto.

In particolare fa proprio il passaggio, contenuto nelle sentenze 21 marzo 2019 (c-465/17) e 20 giugno 2019 (c-424/18), secondo cui il trasporto sanitario da affidare in via diretta alle odv ricorre non solo nei casi di emergenza ‘effettiva’ ma anche quando l’emergenza e’ solo ‘potenziale’ e cioè qualora sia necessario trasportare un paziente per il quale esiste un rischio (da valutarsi obiettivamente) di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto.

Detto altrimenti, l’emergenza non deve essere accertata ex post ma è oggetto di una valutazione prognostica da condurre ex ante dal momento che condiziona in senso funzionale l’esecuzione, con riferimento ai mezzi materiali (ambulanza) e al personale impiegati (idoneo al soccorso)”.

TRASPORTO SANITARIO E AMBULANZA: L’INSIEME DELLE SENTENZE

“Questa sentenza – prosegue la Croce Rossa Italiana – va letta insieme all’altra, di poco antecedente, del Consiglio di Stato, sez. III, del 14 maggio 2019 n. 3131, nella quale è stata giudicata coerente con il diritto europeo (e dunque legittima) quella legge regionale (anche in questo caso, del Veneto) che impone di affidare in convenzione alle organizzazioni di volontariato la gestione del servizio di trasporto sanitario di urgenza.

Sembrerebbe dunque che, finalmente, anche secondo la giurisprudenza amministrativa, in linea con il Codice del Terzo settore, il trasporto sanitario, sia esso d’emergenza o programmato,  sia considerato un campo riservato alle organizzazioni di volontariato laddove vi sia un rischio concreto di peggioramento dello stato di salute del trasportato.

Se questo assunto rappresenta certamente un riconoscimento importante per il Terzo settore, è anche vero che il passaggio dalla teoria alla pratica non è così automatico.

Restano infatti molte zone grigie rispetto alle quali risulta difficile condurre in concreto il giudizio prognostico richiesto dal Consiglio di Stato sull’emergenza “in potenza”.

Si pensi, ad esempio, a un trasporto post dialisi svolto in ambulanza o a tutti i pazienti che, pur dovendo svolgere attività sanitarie programmate, non possono viaggiare con i comuni mezzi di trasporto per le condizioni cliniche o fisiche in cui versano”.

PER APPROFONDIRE:

CROCE VERDE ADRIA E ANPAS ESULTANO: IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SUI TRASPORTI DA CONSIDERARE DI EMERGENZA

STORIA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: LA CROCE BIANCO DI ALBENGA

112, COME FUNZIONA IL NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE?

SELFIE IN AMBULANZA: LA DIRETTIVA PER MEDICI E INFERMIERI VALE ANCHE PER I SOCCORRITORI?

FONTE DELL’ARTICOLO: 

SITO UFFICIALE CROCE ROSSA ITALIANA

LEGGI IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SU AMBULANZA E TRASPORTI SANITARI

Cons._Stato_n._4905_2020TRASPORTI_EMERGENZA
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