Coronavirus, Conte firma il decreto: ecco cosa prevede per le zone rosse e per l’Italia
“Mi assumo la responsabilità politica delle decisioni adottate”. Sono le 3 di notte, il premier Conte termina un Consiglio dei Ministri tirato, nel quale sono state adottate misure drastiche e necessarie per la salute di un’intera nazione.
Il mondo sanitario sul tema è coeso: senza una risposta forte e coerente, sarà calamità.
Coronavirus, le azioni decise per arginare il covid-19:
Sono scelte importanti, quelle decise per rispondere all’emergenza coronavirus: fino al 3 aprile divieto di entrata ed uscita dalla regione Lombardia e da 14 province italiane disseminate tra Piemonte, Emilia-Romagna, Marche.
La “zona rossa” coinvolge Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola.
Tradotto significa 16 milioni dei 60 milioni di italiani.
Coronavirus, cosa prevede il decreto sul
covid-19 PER LE AREE IN ZONA ROSSA:
Sono molte le implicazioni del decreto.
– Fino al 3 aprile stop agli spostamenti da quelle zone ad altre aree del paese, ma anche “all’interno dei medesimi territori, salvo che per quelli motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”;
– in caso di sintomi che possano far sospettare un’infezione, è “fortemente raccomandato” di restare a casa e limitare i contatti;
– è fatto divieto assoluto alle persone in quarantena di uscire dall’area della quarantena stessa;
– sono sospesi eventi e manifestazioni sportive, ad eccezione di quelle professionistiche, se disputate a porte chiuse e sotto controllo del personale medico della società sportiva;
– è fortemente raccomandato ai datori di lavoro di permettere ai dipendenti di fruire di ferie e congedi ordinari;
– sono sospese tutte le manifestazioni in luoghi pubblici o privati, dalla cultura allo sport. Ciò include le cerimonie religiose come matrimoni e funerali. Nei luoghi di culto le persone devono mantenere la distanza minima di un metro;
– restano chiusi come minimo fino al 3 aprile i cinema, i teatri, i pub, le sale scommesse, le discoteche;
– restano chiuse le scuole e le università, che possono proseguire le attività solo con la formazione telematica; fanno eccezione i corsi di specializzazione dei neolaureati in Medicina e i tirocini delle professioni sanitarie;
– sono sospesi i concorsi pubblici;
– le attività di ristorazione e i bar possono operare solo dalle 6 alle 18, sempre mantenendo in vigore la regola della distanza di almeno un metro tra le persone;
– le altre attività commerciali devono provvedere ad accessi contingentati ed evitare assembramenti: anche in questo caso vige la regola del metro di distanza;
– sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello coinvolto nelle unità di crisi;
– nelle strutture socio-sanitarie tutto deve avvenire in remoto o comunque, ove necessaria una presenza fisica, garantendo la regola del metro di distanza;
– centri commerciali e simili possono esercitare solo dal lunedì al venerdi. Anche per loro vige la regola del metro di distanza. Fanno eccezione alle limitazioni farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari;
– sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile nelle aree della zona rossa;
Coronavirus, cosa prevede il decreto sul covid-19 PER IL RESTO DELL’ITALIA:
– stop a congressi, riunioni, meeting per il resto del paese;
– stop a manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, pubblico o privato;
– stop alle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e bingo, discoteche o locali assimilati;
– stop a musei e istituti di cultura;
– la ristorazione può avvenire, ma vige la regola del metro di distanza;
– è raccomandata la contingentazione degli accessi, ed il rispetto della regola del metro a tutte le attività commerciali;
– stop a eventi e competizioni sportive, che però non devono prevedere la presenza di pubblico e devono avvenire sotto il controllo di personale medico delle società;
– sono sospesi tutti i servizi educativi e le attività didattiche, fermo restando la possibilità di lezioni in remoto, e quindi a distanza;
– sono sospesi i viaggi di istruzione;
– parenti e accompagnatori di persone accompagnate ai dipartimenti di emergenza e accettazione del Pronto Soccorso non possono permanere nelle sale d’attesa;
– lo smart working può essere scelto dai datori di lavoro anche in assenza di accordi individuali previsti per legge;
– ai datori di lavoro è fortemente raccomandato di agevolare la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie;
– l’apertura ai luoghi di culto è consentita ma solo nel rispetto della regola del metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
L’articolo 3 stabilisce le «misure di informazione e prevenzione sul territorio nazionale»
Il primo comma impone l’applicazione delle seguenti misure:
a) Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità e applica le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità;
c) si raccomanda di limitare, ove possibili, gli spostamenti ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37.5°) è fortemente raccomandato di non uscire, limitando i contatti sociali;
e) nelle scuole e negli uffici pubblici sono affisse le tabelle con le informazioni igienico sanitarie per la prevenzione;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni per la prevenzione;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali e alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive, promuovendo e favorendo le attività all’aperto senza creare assembramenti;
h) negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di accesso alle strutture sanitarie sono messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per le mani;
i) nello svolgimento di procedure concorsuali e pubbliche sono adottate misure per ridurre i contatti ravvicinati garantendo la distanza interpersonale di un metro ai partecipanti;
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque nei 14 giorni antecedenti la data di pubblicazione del decreto abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a rischio epidemiologico, è tenuto a comunicarlo alla Asl di appartenenza. Dal secondo al 4° comma sono indicate le prescrizioni e le procedure a cui devono attenersi gli operatori di sanità pubblica che entrano in contatto con le persone che richiedano l’intervento delle Asl o delle strutture mediche o che siano sottoposte a sorveglianza. Il comma 5 stabilisce che le persone in sorveglianza in caso di comparsa dei sintomi avvertano il medico di base e l’operatore di sanità pubblica preposto al coordinamento; indossino la mascherina chirurgica; rimangano nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. L’articolo 4 fissa le regole per il «monitoraggio delle misure», affidato al prefetto che si può avvalere della collaborazione delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle forze armate. L’articolo 5 contiene invece le disposizioni finali.