Sirene ed emergenza, l'autista di ambulanza imprudente è tutelato dalla legge?

Un’auto si schianta contro un’ambulanza che viaggia con sirene e lampeggianti accese: di chi è la colpa? Fino a che punto l’autista in emergenza è tutelato?

 

Ci sono due parole chiave nel Codice della Strada: prudenza e diligenza. Ogni qualvolta un veicolo di emergenza, in particolar modo un’ambulanza, viene coinvolta in un incidente stradale nascono diatribe, polemiche e fioriscono commenti che accusano gli autisti soccorritori – volontari o professionisti – di scarsa attenzione. Sicuramente è un modo (giusto o sbagliato) per spronare le persone che si mettono alla guida del mezzo di emergenza a mantenere altissima l’attenzione, a pensare alle conseguenze della guida e quindi ad effettuare un servizio sempre al meglio delle proprie possibilità psicofisiche (ci abbiamo fatto sopra una serie sulla guida sicura, che trovate qui).

E’ però ingiusto terrorizzare gli autisti “novellini”. Meglio andare un po’ più a fondo sulle leggi e le sentenze. E’ importante conoscere l’approccio della giustizia nei confronti di chi fa un incidente. Anche con sirene spiegate e lampeggianti accesi.

Sappiamo tutti che il veicolo di emergenza, anche quando viaggia in codice 3 /codice rosso, deve rispettare i dettami di prudenza e le regole del codice della strada. Ma questo non esonera gli altri autisti allo stop immediato e all’obbligo di dare strada al mezzo di emergenza, sempre.

Quindi se un agente di Polizia, un Vigile del Fuoco o un autista soccorritore non rispetta la precedenza in sirena, calpestando la norma basilare del CdS, sappiate che per il giudice sarà da considerare innocente. C’è infatti una sentenza della Cassazione, la numero 24990 del 25 novembre 2014. Potete leggere il dettato della sentenza in calce. Riprendiamo però la parte che più ci interessa:

In tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d’allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054, comma secondo, cod. civ., una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo acustico). Cass., Sentenza n. 21907 del 15/10/2009
Nella fattispecie la Corte ha ritenuto superata la presunzione di colpa, avendo valutato che la velocità dei veicolo ambulanza ( km. 70/75) non era eccessiva tenuto conto che si trattava di emergenza da codice rosso, mentre era grave il comportamento dell’attore che non solo non si era fermato come gli altri automobilisti, ma si era posto obliquo nella strada.

Quale comportamento di guida dell’ambulanza rende l’autista incolpevole in caso di incidente?

Questo significa solo che – alla guida – chi sente in lontananza una sirena deve cercare immediatamente di capire se causa un intralcio al passaggio del mezzo di emergenza. Nel caso veda il mezzo, deve subito cercare di agevolare il passaggio. Fermandosi, ove necessario, qualsias sia il mezzo: Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco o ambulanza. Anche in caso di incidente dovuto ad imprudenza del mezzo di soccorso, la responsabilità è in capo all’auto “comune”. Non esiste in questo caso nemmeno il concorso di responsabilità, la presunzione di colpa al 50% o simili. Il “codice rosso” o il codice numerico di invio, “proteggono” giuridicamente l’autista da una causa per guida imprudente.

(FONTE DI SUPPORTO: LALEGGEPERTUTTI.IT)

Nota: Come giustamente segnalato da un nostro lettore, la Cassazione fa giurisprudenza solo quando emette sentenze a sezioni riunite. Nel caso citato la sentenza quindi non fa giurisprudenza, ma può essere portata in fase dibattimentale dalle parti coinvolte come elemento utile ai fini del giudizio. Ricordiamo che l’intento di questo articolo è affrontare il tema della responsabilità civile e penale nel trasporto sanitario portando spunti e stimoli.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 settembre – 25 novembre 2014, n. 24990
Presidente Segreto – Relatore Armano
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata l’8 gennaio 2011 la Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano- ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da A.A. nei confronti della Winterthur Assicurazioni S. p. A., dell’Associazione Provinciale Croce Bianca di Bolzano e di M.K.. La richiesta di risarcimento è stata formulata dall’A. per le lesioni personali e per i danni al motorino di sua proprietà in seguito allo scontro con un’autoambulanza che stava effettuando una intervento di soccorso. Avverso detta decisione A.A. propone ricorso con quattro articolati motivi.
Resiste con controricorso la Unipol Assicurazioni S.p.A. già UGF assicurazioni, già Winterthur Assicurazioni s.p.a. Gli altri intimati non hanno presentato difese.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1.Col primo motivo di ricorso l’A. denunzia vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione degli artt. 143, 145 e 177 Codice della Strada ex art. 360 n.3 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito ha
erroneamente valutato le deposizioni testimoniali, il cui contenuto è stato riportato in sentenza solo per riassunto e non per esteso; ha erroneamente ritenuto che i dispositivi segnalatori acustici dell’autoambulanza fossero accesi addirittura al momento della partenza dalla sede della Croce Bianca, immotivatamente privilegiando sul punto la deposizione del teste G.A.; non ha tenuto conto nella valutazione della responsabilità che l’A. aveva un angolo visuale diverso rispetto a quello dell’autoambulanza. 2. In ordine alla dinamica dell’incidente, secondo il ricorrente la Corte ha privilegiato le conclusioni della c.t.u. senza tener conto le incongruenze in essa contenute e del fatto che questa si basava sulle il sole dichiarazione del teste Franchini e del teste M. abbondantemente superate dalle altre deposizioni testimoniali; che l’incidente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, era avvenuto quando l’A. si trovava vicino al margine destro della carreggiata e non in posizione obliqua al centro della stessa; che il guidatore dell’autoambulanza aveva violato l’obbligo di prudenza disposto dall’articolo 177 del Codice della Strada e aveva acceso i dispositivi di segnalazione acustica solo pochi secondi prima che l’auto lettiga raggiungesse l’intersezione stradale.
3.Con il secondo motivo diricorso si denunzia violazione dell’articolo 2054 c.c. e 2967 c.c. e vizio di motivazione sul punto, sul rilievo che la corte di merito, nell’affermare l’esclusiva responsabilità dell’ A. nella cassazione del sinistro, aveva omesso di valutare l’efficacia causale della condotta del conducente dell’auto lettiga.
4..Con il terzo motivo si denunzia violazione degli articoli 590 c.p. e dell’art. 444 e 445 c.p.c e vizio di motivazione sul punto. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto conto che il conducente dell’auto lettiga in sede penale aveva patteggiato la pena con sentenza ex.art. 444 c.p.c.
5.I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati
Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge e vizio di omessa motivazione il ricorrente richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia , con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.
6.Si ricorda che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento dei giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di puntidecisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice dei merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
7. Nel caso di specie la Corte di Appello ha operato una valutazione completa delle risultanze probatorie -deposizioni testimoniali ,c.t.u dinamica sull’incidente – rapporto dei vigili urbani – ritenendo che la responsabilità esclusiva dell’incidente fosse da attribuirsi all’A. che alla guida del ciclomotore nonostante la segnalazione acustica dell’autoambulanza rimaneva in mezzo alla strada in posizione obliqua sulla carreggiata, senza dare la dovuta precedenza all’mezzo di soccorso che sopraggiungeva
8. Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità logica mentre l’impugnazionesi risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione. 9. Inoltre in tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d’allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054, comma secondo, cod. civ., una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo acustico). Cass., Sentenza n. 21907 del 15/10/2009
10. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto superata lapresunzione di colpa, avendo valutato che la velocità dei veicolo ambulanza ( km. 70/75) non era eccessiva tenuto conto che si trattava di emergenza da codice rosso, mentre era grave il comportamento dell’attore che non solo non si era fermato come gli altri automobilisti, ma si era posto obliquo nella strada.
Trattasi,come si è detto, di valutazioni di merito di esclusiva competenza del giudice di merito.
11.Quanto alla sentenza di patteggiamento, la stessa non fa stato nel giudizio civile.
Il primo comma, ultima parte, dell’art. 445 c.p.p. testualmente dispone: “la sentenza prevista dall’art. 444 comma 2 c.p.p anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”.
La norma quindi esclude che il c.d. patteggiamento abbia, nel giudizio civile, l’efficacia di una sentenza di condanna, e pertanto il giudice deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente dal giudice civile (Cass. 8.10.1998 n. 9976 e Cass.15.5.2000 n. 6218), pur non essendogli certamente precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I giudici di appello si sono attenuti a tali principi.
12.Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione dell’ar.345 c.p.c. per la mancata ammissione della consulenza tecnica di parte.
Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non indica quale pregiudizio abbia avuto nella mancata presentazione della CTP, specificando quali elementi di difesa non riportati negli scritti difensivi predisposti.
Non è sufficiente la mera violazione della norma processuale, ma occorre indicare il pregiudizio subito.
Deve però essere corretta la motivazione in quanto è errato il richiamo della Corte di appello ali’ art. 345 c.p.c..
Infatti secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni. Cass. n. 259 del 08/01/2013 ; Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.700,00,di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

 

PER COMPLETEZZA: Rileggiamo l’articolo 177 del Codice della Strada

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze. (1)

1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. L’uso dei predetti dispositivi  e’  altresì  consentito  ai  conducenti  delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso  anche  per  il  recupero  degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di   istituto,   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  il  medesimo  decreto   sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un  animale  in gravi condizioni di  salute  può  essere  considerato  in  stato  di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente  successivamente  all’atto  di controllo da  parte  delle  autorità  di  polizia  stradale  di  cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1) ( 2)

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

 

PER IL VIDEO SI RINGRAZIA: Sicurezza on line - antincendio antinfortunistica - Verona
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