Visite a domicilio, cosa dice la normativa?

Visite a domicilio. Emergency-Live ha attiva una sezione speciale dedicata alle domande e ai dubbi legali dei soccorritori, in collaborazione con l’avvocato civilista e penalista, con master in Scienze Forensi Silvia Dodi.

Nei giorni scorsi ci è arrivata questa richiesta:

Sono una signora di 74 anni che il 28 ottobre ha contratto l’herpes zoster. Sono andata subito dal medico di famiglia che mi ha diagnosticato questa malattia.

Dopo 10 giorni di cura con dolori e stress fisico enormi ho richiamato il medico pregandolo di visitarmi a casa.

La sua segretaria ha ignorato la richiesta e quindi sono dovuta tornare io.

Altre cure, altri consigli, antibiotici.

Ora ho finito la cura e sono in piena eruzione.

Ho richiamato, stessa risposta.

Devo andare io, brutto o cattivo tempo, debilitata o meno.

E’ giusto tutto questo?

Al di la’ dei suoi doveri il medico dovrebbe anche tenere conto della situazione fisica dell’ ammalato e non comportarsi come un barone della medicina.

I quali tra l’altro (se ben pagati) a casa vanno.

Cosa devo fare? Chiedo il vostro supporto. Grazie L. S.

“Il medico di Famiglia chiamato per una visita domiciliare ad una anziana di 96 anni, a distanza di circa 20 giorni dalla precedente, si è infastidito.
Faccio presente che mediamente le chiamate sono trimestrali, ma in questa occasione, avendo l’anziana donna avuto due mancamenti per pressione bassa (100/50) ho ritenuto opportuno convocare il medico per una visita.
Mi chiedo se la legge disponga una frequenza di visita domiciliare obbligatoria per anziani ultranovantenni riconosciuti invalidi al 100% e con diritto di accompagnamento. Grazie per l’aiuto” F.F.

Visite a domicilio, risponde l’avvocato Silvia Dodi:

Per inquadrare meglio la vicenda, va premesso che la disciplina del medico di base dev’essere ricondotta agli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali dei medici e non esiste un comparto di leggi espressamente dedicato.

Le visite domiciliari a scopo diagnostico o terapeutico rientrano tra i compiti del medico di base, come previsto dall’Art. 45, co. 2, lettera S, ACN del 23.03.2005 e successive modificazioni.

Di norma però, l’attività del medico si svolge presso il proprio studio, quindi, la visita domiciliare è un’eccezione che si può richiedere solo in caso di “non trasferibilità” dell’ammalato.

Questo significa che, per ricevere una visita a domicilio, il paziente deve versare in uno stato di salute tale da non poter andare egli stesso presso lo studio medico.

La legge però non da particolari indicazioni né limiti alla “non trasferibilità”, quindi, sarà necessario valutare caso per caso. (Art. 47, co.1, ACN)

Le visite a domicilio devono avvenire in giornata, o al massimo il giorno successivo nella mattinata.

Il sabato, il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato a eseguire le visite domiciliari se richieste il giorno precedente o la mattina stessa entro le ore 10.00. (Art. 47, co. 6, ACN).

Le visite domiciliari effettuate dal proprio medico di famiglia sono gratuite, se il paziente è non trasferibile, altrimenti possono essere soggette ad un eventuale pagamento.

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, ritenendo che la visita domiciliare non necessaria fosse assimilabile ad una visita “privata” e quindi, potesse giustificare un eventuale pagamento.

Qualora il medico di base si rifiutasse di effettuare la visita domiciliare con le modalità sopra indicate, sarà passibile di sanzioni disciplinari irrogate dal proprio ordine di appartenenza, previa segnalazione a cura dell’utente.

PER APPROFONDIRE:

MEDICO A DOMICILIO: SONO OBBLIGATORIE LE VISITE?

 

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