Ambulanze e omissione di soccorso: l'avvocato risponde
Ambulanze e omissione di soccorso: il caso
“Salve, sono un autista soccorritore volontario e volevo chiedere delucidazioni in base ad un caso che mi è successo. Nei giorni scorsi mi è capitato di “incappare” mio malgrado, sulla scena di un incidente stradale, mentre stavo effettuando un servizio in codice 2 di media gravità. A bordo avevo una persona barellata, con traumi. In strada c’era un pedone travolto in un incidente d’auto. La folla, scambiandoci per l’ambulanza che avevano chiamato, ci ha obbligato a fermarci. Io, il mio collega e il medico siamo scesi dal mezzo per valutare le condizioni dei feriti, ma abbiamo specificato ai presenti che avevamo già un altro ferito a bordo e non potevamo fermarci.
La cosa non ha soddisfatto una persona in particolare, che ci ha minacciato di cause legali.
Immediatamente abbiamo fatto rapporto via telefono alla centrale. A nostro parere il ferito non era un codice 3 di emergenza, era cosciente ma dolorante a terra. Ci siamo mossi dalla scena prima dell’arrivo della nuova ambulanza, che però è giunta pochi minuti dopo di noi.
Fortunatamente le condizioni del ferito che trasportavamo noi, e quelle del ferito a terra, erano meno gravi del previsto. Ma se il ferito in cui siamo “incappati” fosse stato più grave del nostro, o se questo fosse deceduto perché nella nostra ambulanza non c’era modo di “ospitare” un ferito incontrato per strada casualmente, cosa rischiavo? Le minacce di denuncia per “disservizio” che uno dei cittadini presenti mi ha rivolto, sono fondate?
Grazie per l’ottima rubrica e l’idea di supportare i soccorritori con questo servizio.
Buona giornata
Ambulanze e omissione di soccorso: il legale risponde
L’episodio di cui trattasi riguarda la fattispecie giuridica dell’omissione di soccorso, prevista dal Codice Penale all’art. 593, il quale descrive tre autonome figure di reato.
1) l’omesso soccorso di incapaci;
2) l’omesso soccorso di persona in pericolo, consistente nel fatto di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, ometta di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità;
3) l’omesso soccorso seguito dalla morte o lesioni, consistente nel fatto che da tale condotta omissiva sia derivata una lesione personale o la morte della persona non soccorsa.
Tali figure sono comunque integrate dall’art. 189 Codice della Strada, il quale punisce la condotta dell’utente della strada che in caso di incidente, comunque ricollegabile al proprio comportamento, ometta di prestare la dovuta assistenza in favore di chi abbia subito un danno alla persona. Il concetto di omissione di soccorso si può riassumere sostanzialmente in tre condotte fondamentali:
– la mancata prestazione del soccorso, diretto (materiale attività del
soggetto attivo) o indiretto (dandone immediato avviso all’Autorità);
– la insufficiente prestazione del soccorso in relazione ai bisogni del soggetto in pericolo ed alle concrete capacità del soccorritore di prestare soccorso;
– la ritardata prestazione del soccorso in relazione alle effettive possibilità di un intervento maggiormente tempestivo. In ogni caso, non sempre compiendo le omissioni sopra descritte si configura il reato di omissione di soccorso. Ed infatti, ad impossibilia nemo tenetur.
Nel caso specifico
Nei casi in cui il soccorso è materialmente impossibile oppure molto pericoloso per l’incolumità del soccorritore e sussista la giustificazione dello stato di necessità, non si può essere puniti.
Inquadrata la fattispecie, nel nostro caso i volontari dell’ambulanza con a bordo un ferito non erano tenuti a fermarsi se ciò in qualche modo avesse potuto compromettere la salute del proprio paziente. Tuttavia, una volta trovatisi sul luogo del sinistro, il medico di turno doveva operare una valutazione di gravità, ovvero: nell’attesa della successiva ambulanza nel caso di imminente pericolo di vita del ferito sulla strada avrebbero dovuto semplicemente porre in essere le prime e più urgenti manovre salvavita, quindi, lasciare il resto, all’ambulanza chiamata per intervenire in loco e, quindi, dedicare le proprie attenzioni al trasportato. Certamente chi ha minacciato i soccorritori dell’ambulanza passata “per caso” di azioni legali non era sufficientemente informato sulla tutela legale in questi casi.