Il farmaco salvavita può essere somministrato da chiunque o solo da un soccorritore?
Chi può somministrare un farmaco salvavita ad un minore in stato di necessità? Questa è una delle domande che sempre più spesso viene rivolta al personale sanitario, e che ci arriva da insegnanti ed educatori di asili, scuole e centri estivi. Ecco cosa dice la legge, e quali sono i consigli per effettuare un intervento che può fare la differenza fra la vita e la morte.
Emergency-Live ha pensato ad una sezione speciale dedicata alle domande e ai dubbi dei soccorritori, in collaborazione con l’avvocato civilista e penalista Silvia Dodi, con master in Scienze Forensi. La domanda giunta in redazione è relativa alla somministrazione dei farmaci salva-vita, e ci è stata posta perché il dubbio assale ogni anno insegnanti, educatori e organizzatori di centri estivi.
Può un soccorritore volontario decidere se è il caso e somministrare farmaci salvavita, pure regolamentati da un protocollo con il quale la famiglia chiede al personale scolastico di intervenire? È da ritenersi un intervento sanitario o invasivo effettuare una iniezione o un clistere ad un alunno da parte di un docente o un collaboratore scolastico?
Grazie molte per la risposta che vorrete inviarmi. V.D.
Hai una domanda anche tu? Scrivici!
Si possono somministrare farmaci salva-vita a scuola o nei centri estivi?
“Relativamente alla possibilità di somministrare farmaci agli studenti durante la loro permanenza nelle scuole, trattandosi per la maggior parte di alunni minorenni, si dovrebbe considerare il principio secondo cui l’auto assunzione e la somministrazione di farmaci agli allievi in custodia alla struttura scolastica, sarebbe di norma, vietata. Tuttavia, in parecchie circostanze, che possano essere di emergenza sanitaria oppure no, la somministrazione di farmaci potrebbe rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere dell’allievo all’interno della scuola ed al fine di tutelarne il diritto allo studio, è stata definita dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute, una procedura che consente, attraverso uno specifico protocollo, la somministrazione di farmaci all’interno dell’Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita”. Rif. Ministero della Pubblica Istruzione prot. 2312 del 2005.
In questi casi, qualora non sia possibile l’intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori degli allievi e non sia stato da loro richiesto l’accesso nell’edificio scolastico allo scopo di somministrare il farmaco, è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico, secondo le seguenti condizioni:
- Il personale scolastico (insegnante od operatore) si renda disponibile volontariamente,
- Il personale abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di formazione alla somministrazione di farmaci salvavita organizzati delle Az.USL competenti,
- L’intervento non necessiti di specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da parte del somministratore. (Sostanzialmente deve trattarsi di un’attività semplice)
Quali rischi penali o civili corre chi somministra un farmaco salvavita?
Per poter essere somministrato un farmaco “salvavita” in orari scolastici, è necessaria una richiesta preliminare da parte dei genitori o degli affidatari dell’alunno, che forniranno il farmaco, nonché, dovrà essere allegata la certificazione medica relativa allo stato di salute dello studente ed al farmaco da utilizzare, oltre ad uno specifico “protocollo sanitario” relativo alla somministrazione. Qualora vengano rispettate le condizioni sopra indicate, il somministrante sarà in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile.
Secondo un’intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Salute, la mancata somministrazione di farmaci (compresi i farmaci salvavita) da parte del personale scolastico non addetto al primo soccorso non configura in alcun modo la fattispecie di omissione di soccorso previsto e punito dall’art. 593 c.p.
Al contrario per gli Addetti al Primo Soccorso la situazione potrebbe essere diversa e dirimente circa la loro responsabilità. Infatti nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile ed evitabile derivi un danno allo studente, l’insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l’obbligo di vigilanza di cui è incaricato in sostituzione dei genitori. Se vogliamo interpretare in maniera estensiva l’obbligo di vigilanza a carico del corpo docente si potrebbe ravvisare a carico dell’insegnante quasi un obbligo di sostituirsi al genitore nella somministrazione ordinaria di un farmaco salvavita, allora, secondo una simile interpretazione, il rifiuto di somministrazione, con possibile esposizione a pericolo della incolumità dell’alunno, potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto e punito dall’art. 591 c.p.
Non somministrare un farmaco salvavita pone a rischio penale o civile l’insegnante o la scuola?
Addirittura Il rifiuto di somministrare il farmaco salvavita potrebbe essere astrattamente qualificato come inadempimento della obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre così l’insegnante e la scuola stessa a forme di responsabilità risarcitoria derivante dello art. 2048 c.c. Secondo questa interpretazione non sarebbe concessa all’Addetto al Primo Soccorso la possibilità di rifiutarsi nel somministrare farmaci salvavita, qualunque sia la modalità di somministrazione (invasiva o meno). In ogni caso, non essendoci né una normativa né una interpretazione univoca, sarebbe sempre meglio adottare l’interpretazione più estensiva al fine di tutelare maggiormente sia lo studente affetto da patologia che necessita la somministrazione di farmaci salvavita, che del corpo docente e dei volontari Addetti al Primo Soccorso, oltre che dello stesso plesso scolastico.