Alta visibilità per le divise da soccorso: siamo a norma?
Divise da soccorso, è tutto ok? Quali sono i capi di abbigliamento da selezionare? Come scegliere una divisa per l’associazione o l’ASL? A cosa dovete badare, per rispettare le regole ed essere al sicuro?
I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori che svolgono attività in luoghi di lavoro con flusso veicolare, i dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni del Titolo III del TU 81/2008.
Gli indumenti ad alta visibilità rispondono a quanto previsto da:
• D.L.gs 475/92 “Regolamento codice della strada”
• D.M. 9 giugno 1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”
• D.M.10/97 “Attuazione direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai DPI”
• D.I. 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare”
• Norma UNI EN 20471:2013 “Indumenti ad alta visibilità – Metodi di prove e requisiti”
• Norma UNI EN 343 che fornisce protezione contro precipitazioni quali pioggia, neve, nebbia e umidità.
Il 28 giugno 2013, la “Gazzetta ufficiale dell’Unione europea” ha pubblicato la nuova norma EN ISO 20471:2013, che sostituisce ufficialmente a partire dalla stessa data l’attuale EN 471:2003+A1:2007.
La norma EN ISO 20471:2013 specifica i requisiti degli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza del soccorritore, visto dagli operatori di veicoli o di altri dispositivi meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità.
Sono inclusi i requisiti prestazionali relativi a colore e retroriflessione così come alle aree minime e alla disposizione dei materiali negli indumenti di protezione.
Via dicendo riassumerò le informazioni e cambiamenti principali della norma che ci riguardano come soccorritori, senza tuttavia elencarli tutti.
Per informazioni più dettagliate, si consiglia di procurarsi una copia della norma completa a cui fare riferimento. La norma può essere acquistata qui.
Principali cambiamenti
•Elimina la distinzione tra uso professionale e non professionale
•Ha per oggetto l’analisi e la valutazione dei rischi per la scelta degli indumenti ad alta visibilità appropriati a situazioni ad alto rischio
•Mantiene il sistema di raggruppamento in tre classi per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluorescente e riflettente
•Esclude le bretelle poichè non possono essere certificate come conformi ai requisiti
•Esclude dal calcolo dell’area minima richiesta l’area coperta da simboli, loghi o scritte
•Prevede che il materiale di fondo (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di 50 mm
•Elimina i requisiti per il materiale a prestazione separata di Classe 1 previsti dalla EN 471
•Dispone che a fianco del pittogramma deve essere riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento
•Dispone che nelle informazioni per l’utilizzatore deve essere dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio
•L’ampliamento dell’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori
•La rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza
•Il finanziamento delle azioni promozionali e formative per la sicurezza sul lavoro
•La revisione e l’inasprimento del sistema delle sanzioni
•Alleggerimento degli adempimenti di tipo burocratico a carico delle imprese
•Nuove modalità di redazione del “documento unico di valutazione dei rischi”
Progettazione dell’Indumento/Completo
Progettazione dell’Indumento/Completo
• I requisiti di progettazione di cui alla norma EN ISO 20471:2013 mantengono un sistema di raggruppamento in tre classi per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità visibili incorporati nel capo di abbigliamento, ai sensi del quale gli indumenti in Classe 3 forniscono il livello più alto di visibilità.
La norma permette inoltre di soddisfare i requisiti di appartenenza a questa classe prestazionale specificando un indumento singolo oppure un completo
–per esempio, si potrebbero mettere insieme una giacca in Classe 2 e un paio di pantaloni in Classe 2 certificandoli come completo in Classe 3.
–Nel caso in cui si specifichi un completo, quest’ultimo sarà considerato conforme alla norma solamente se il fornitore fornisce indicazioni chiare su come è stata ottenuta la classificazione.
• Un indumento in Classe 3 deve coprire il torace e avere bande di materiale riflettente su maniche e/o gambe dei pantaloni.
NOTA BENE: Questo significa che in futuro non sarà più possibile produrre gilet ad alta visibilità di taglie piccole, in quanto la superficie fluorescente sarà troppo piccola.
CARATTERISTICHE DELLE CLASSI 1-2-3
Classe 3: livello massimo richiesto per le persone che lavorano o sono in prossimità di autostrade, vie di trasporto o negli aeroporti.
Requisiti minimi
richiesto per le persone che lavorano o sono in prossimità di autostrade, vie di trasporto o negli aeroporti.
•Minimo materiale di fondo fluorescente: 0,80 m2
•Minimo materiale retroriflettente: 0,20 m2
•Quattro metri di nastro riflettente largo 5cm
I capi devono coprire il torace e avere bande di materiale riflettente su maniche e/o gambe dei pantaloni (i pantaloni possono essere quindi certificati classe 3 solo se abbinati a una giacca). Come capo singolo possono arrivare massimo alla classe 2.
Capi certificabili: giacche lunghe, giubbotti con maniche, tute da lavoro, completi giacca/pantaloni.
Classe 2: livello medio
Richiesto per qualsiasi persona che lavora in prossimità o su strade di classe A e B, anche per i corrieri.
Requisiti minimi
• minimo materiale di fondo fluorescente: 0,50 m2
• minimo materiale retroriflettente: 0,13 m2
• 2,60 metri di nastro riflettente largo 5cm
Capi certificabili:
gilet, tuniche aperte sui fianchi, pettorine, pantaloni.
Classe 1: livello minimo
richiesto per qualsiasi persona che lavora su una strada privata.
Requisiti minimi
•minimo materiale di fondo fluorescente: 0,14m2
•minimo materiale retroriflettente: 0,10m2
•2 metri di nastro riflettente largo 5cm
Capi certificabili:
pantaloni e gilet ad alta visibilità.
BRETELLE (SONO ABOLITE!)
• Le bretelle sono escluse dal campo di applicazione della nuova norma e non possono essere certificate come conformi alla norma EN ISO 20471:2013.
• L’area del materiale di fondo o retroriflettente coperta da simboli, loghi, scritte, ecc. dovrà essere esclusa dal calcolo
dell’area minima richiesta (a meno che queste aggiunte non soddisfino i requisiti).
Requisiti per il materiale di fondo (fluorescente)
• La norma è stata revisionata includendo la misurazione del colore del materiale di fondo e del materiale a prestazioni combinate dopo il numero massimo di cicli ripetuti di lavaggio/asciugatura specificato dal fabbricante. (Lo trovate sull’etichetta).
Se non viene specificato nessun numero massimo, il tessuto viene sottoposto a prova dopo 5 cicli di lavaggio e dovrà ancora soddisfare i requisiti di cromaticità e luminanza.
• Il requisito di resistenza alla trazione e allo rottura per alcuni tessuti è stato ridotto, mentre c’è stato un cambiamento nel metodo di prova per la resistenza allo strappo per i tessuti rivestiti/laminati, rendendo necessario sottoporre nuovamente questi tessuti alla prova.
• Gli indumenti non impermeabili, ad eccezione di gilè e corpetti, devono essere sottoposti a prova di resistenza termica su insiemi di indumenti che hanno valori di resistenza al vapore acqueo superiori a 5m2 Pa/W.
• La solidità del colore al sudore è stata aumentata dall’indice 3 all’indice 4 per quanto concerne lo scarico, sia per il materiale di fondo che per il materiale non fluorescente.
• I materiali non fluorescenti esterni devono inoltre soddisfare i requisiti meccanici.
I metodi di prova assicurano che sia mantenuto un livello minimo di protezione quando gli indumenti sono sottoposti ai procedimenti dl manutenzione.
Requisiti per il materiale retroriflettente
Requisiti per il materiale retroriflettente
• I requisiti per il materiale a prestazione separata di Classe 1 ai sensi della EN 471 sono stati eliminati. Il requisito prestazionale minimo per il materiale a prestazione separata è lo stesso di quello previsto dalla precedente EN 471 per i materiali retro-riflettenti di Classe 2. Il metodo di valutazione delle prestazioni retroriflettenti dei materiali prevede che i materiali vengano valutati sul segmento di nastro con le prestazioni peggiori.
• Il nastro retroriflettente deve essere sottoposto a prova dopo che allo stesso è stato applicato il numero massimo, stabilito dal fabbricante, di cicli di lavaggio e asciugatura invece che di semplice lavaggio con un’asciugatura solamente dopo l’ultimo ciclo come nella norma EN 471.
• Il fabbricante può ora specificare il processo e la temperatura di lavaggio per la prova tuttavia ciò deve essere riportato nell’etichetta di manutenzione.
Marcatura
• A fianco del pittogramma è richiesto un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento.
• Il numero massimo di cicli di lavaggio deve essere indicato sull’etichetta ma solamente se viene dichiarato nelle informazioni per l’utilizzatore.
Il numero massimo deve riferirsi al materiale ad alta visibilità con il livello più basso di prestazioni di lavaggio (in base alla prova effettuata sul materiale fluorescente e sul materiale riflettente).
Informazioni per l’utilizzatore
• Nel caso in cui nelle informazioni per l’utilizzatore sia dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio, ciò dovrà essere accompagnato da una frase in cui si specifica che questo non è l’unico fattore connesso con la durata dell’indumento.
• Se non viene dichiarato, dovrà esserci una frase in cui si specifica che l’indumento è stato sottoposto a prova dopo 5 lavaggi.
GLI OBBLIGHI CHE DOBBIAMO RISPETTARE QUANDO CI CONSEGNANO I DPI:
Il D.Lgs. n. 81/08 prevede un maggiore coinvolgimento dei lavoratori sia per quanto riguarda l’attuazione delle misure di tutela e prevenzione sul posto di lavoro, sia per la realizzazione di una corretta ed efficace applicazione delle regole stabilite dal decreto stesso.
A questo proposito, infatti, l’art. 20 del decreto prevede obblighi specifici anche per il lavoratore; tra questi obblighi rientrano quelli relativi all’utilizzo e alla gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale riportati all’art. 78, in base ai quali i lavoratori devono:
1. sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro e, comunque, nei casi stabiliti;
2. utilizzare i DPI messi a loro disposizione esclusivamente per lo scopo previsto e, comunque, sempre in maniera conforme all’informazione, alla formazione e all’addestramento ricevuti;
3. avere cura dei DPI messi a loro disposizione;
4. non apportare modifiche o manomissioni di propria iniziativa;
5. seguire le procedure aziendali stabilite per la riconsegna dei DPI;
6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.