Emergenza COVID-19, le linee e le misure dei Vigili del Fuoco per la gestione della seconda ondata
COVID-19, l’attuale seconda ondata che sta investendo l’Italia ha determinato variazioni nella vita di ogni soccorritore, a prescindere da corpo o organizzazione di appartenenza. I Vigili del Fuoco italiani sono inclusi, naturalmente.
Vigili del Fuoco, l’emergenza COVID-19
In questi giorni, a fronte di un numero crescente e preoccupante di pompieri risultati covid+ o purtroppo ammalatisi, le organizzazioni sindacali hanno preso posizione, lamentando le lacune del caso.
Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ingegner Fabio Dattilo, ha quindi predisposto una serie di variazioni nelle procedure e di restrizioni nelle attività, emettendo una serie di note, che fanno oggi da riferimento per ciascun Vigile del Fuoco.
COVID-19, le misure adottate da Fabio Dattilo, Capo dei Vigili del Fuoco italiani
Esse prevedono:
sono sospese le attività di palestre, piscine e centri sportivi afferenti al Corpo nazionale;
le esercitazioni di qualunque tipologia dovranno essere limitate ai casi strettamente necessari, con particolare riferimento alle attività connesse al soccorso, alle programmate attività di formazione, qualificazione, mantenimento operativo e comunque di specifico interesse del Corpo. In ogni caso dovranno essere rispettate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare quanto previsto dalla linea guida sulla gestione del rischio operativo connesso all’emergenza COVID-19;
in tutte le strutture del CNVVF sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
le riunioni, le attività collegiali, compresi i Comitati Tecnici Regionali, dovranno essere svolti in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni per cui andrà verificata la possibilità di svolgere dette attività in conformità alle prescrizioni previste dal citato DPCM con particolare riferimento alla limitazione dell’affollamento;
le attività di formazione esterna (es. corsi D.Lgs. 81/2008, corsi DM 5.8.2011, ecc.), limitatamente alla parte teorica, dovranno essere svolte in modalità a distanza;
in merito alle attività formative interne, la Direzione centrale per la formazione in accordo con lo scrivente emanerà specifiche disposizioni per rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi ai sensi dell’art. 1 co. 9 lett. w) del DPCM in oggetto, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza;
è incentivato il lavoro agile per il personale del CNVVF non inserito nel dispositivo di soccorso, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 1uglio 2020, n. 77.
Presentazione Misure DCEPresentazione Misure Luoghi di Lavoro
Presentazione Misure Uff. Sanitario