Donazione degli organi: in cosa consiste, come si fa

Definizione

Donare gli organi significa acconsentire al fatto che, dopo la morte, alcuni organi ancora vitali reni, fegatocuore, polmoni, pancreas, cornee e altro vengano prelevati dal cadavere per essere trapiantati ad ammalati gravi che ne hanno necessità per sopravvivere.

Parlando di donazione dopo la morte, si configurano due possibili soggetti donatori:

  • deceduto che può avere espresso in vita l’assenso o il diniego al prelievo degli organi dal proprio cadavere;
  • famiglia che, in assenza di tale manifestazione di volontà, è chiamata a esprimersi in merito;

Esiste, ma solo per determinati organi, la donazione da

  • vivente, nel caso in cui un organo non indispensabile alla vita, per esempio un rene, o una parte di organo, come il fegato di un adulto da cui si ricava un fegato da bambini, può essere donato da un familiare o anche da un estraneo, previo accertamento del giudice che escluda il fine di lucro;

A chi rivolgersi?

  • A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule fornisce informazioni sulle iniziative e sui dibattiti relativi al trapianto di organi;
  • Asl della propria città di residenza;

Come si manifesta la volontà di donare gli organi?

Il principio del silenzio assenso (capo II, Legge 1 aprile 1999, n. 91) non è ancora applicato, in quanto non esiste ancora un’anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale che permetta la notifica ad ogni cittadino, da parte di un Pubblico Ufficiale, di un modulo per la dichiarazione di volontà in cui si informa lo stesso che, in mancanza di un’esplicita dichiarazione, si presume il consenso alla donazione. In questo periodo transitorio la legge stabilisce il principio del consenso o dissenso esplicito. A chiunque perciò è data la possibilità di dichiarare validamente la propria volontà scegliendo una delle modalità indicate:

  • il tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio 2000 da portare sempre con sé;
  • la registrazione della volontà effettuata presso gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni;
  • una dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti scritta su un comune foglio bianco che riporti nome, cognome, data e luogo di nascita, data e firma;
  • la tessera o l’atto olografo dell’A.I.D.O.;

In mancanza di un’esplicita dichiarazione espressa in vita, i familiari, coniuge non separato o convivente more uxorio o figli maggiorenni o genitori, possono presentare opposizione scritta al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. L’opposizione non è consentita se dai documenti personali o dalle dichiarazioni depositate presso le ASL di appartenenza, risulta che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e tessuti. Il prelievo non ha luogo se viene presentata una dichiarazione del potenziale donatore, contraria alla donazione, successiva alla precedente dichiarazione favorevole.

Cos’è il trapianto?

Il trapianto è un’efficace terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo.

Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al paziente una durata e una qualità di vita che nessun’altra terapia è in grado di garantire. Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto possono riceverlo a causa dello scarso numero di donatori.

Chi può diventare donatore di organi?

I donatori di organi sono persone di qualunque età che muoiono in ospedale nelle Unità di Rianimazione, a causa di una lesione irreversibile al cervello (emorragiatrauma cranicoaneurisma etc.) o di un prolungato arresto cardiaco, accertato tramite elettrocardiogramma per almeno 20 minuti, che abbiano prodotto la totale distruzione delle cellule cerebrali causando la morte del paziente per irreversibile e completa cessazione dell’attività cerebrale.

Tutti gli organi sono prelevabili. In presenza di malattie infettive trasmissibili, l’idoneità dell’organo al trapianto è scrupolosamente valutata dai medici con specifici esami. In qualche caso, la malattia di uno o più organi non pregiudica l’utilizzazione di altri organi o tessuti per il trapianto.

Quali sono gli organi e i tessuti che si possono prelevare?

Gli organi che si possono prelevare sono i reni, il fegato, il cuore, il pancreas i polmoni l’intestino, mentre i tessuti sono le cornee, il tessuto osseo, le cartilagini, i tendini, la cute, le valvole cardiache, i vasi sanguigni.

A chi si trapiantano gli organi?

Gli organi prelevati vengono trapiantati ai pazienti selezionati tra tutti quelli iscritti in lista di attesa. La selezione del ricevente è effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti (compatibilità clinica ed immunologica) che favoriscono la massima riuscita del trapianto. I tessuti prelevati possono essere conservati in banche appositamente attrezzate prima di essere utilizzati sul ricevente.

Donazione degli organi: dove si effettuano i trapianti?

Il trapianto di organi in Italia viene eseguito negli ospedali o strutture sanitarie accreditate dalle Regioni ed è totalmente gratuito per il ricevente.

Dove si prelevano gli organi?

Gli organi sono prelevati nelle sale operatorie degli ospedali accreditati dalla Regione o dal Ministero, da équipes medico-chirurgiche che operano nel più’ grande rispetto del corpo del defunto. Dopo il prelievo, il corpo del defunto è a disposizione dei congiunti per le procedure relative alla sepoltura.

Quando avviene il prelievo degli organi?

Quando sia stata accertata e documentata la morte encefalica o morte cerebrale, stato definitivo e irreversibile. L’accertamento e la certificazione di morte sono effettuati da un collegio di tre medici (medico legale, anestesista-rianimatore, neurofisiopatologo) diversi da chi ha constatato per primo la morte e indipendenti dall’équipe che effettuerà il prelievo e trapianto. Questi medici accertano la cessazione totale e irreversibile di ogni attività del cervello per un periodo di osservazione non inferiore a 6 ore.

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